Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Morrone's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found that the appeal's arguments regarding the sentencing declaration were too generic and lacked the specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the judge could not exercise their supervisory role because the grounds for criticism were not sufficiently detailed to identify the specific legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from exercising their supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRONE GIOVANNI nato a AREZZO il 21/03/1996 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Morrone Giovanni; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso -aventi a oggetto che la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. e della negazione della causa di esclusione della punibilità Q1 O ex art. 131-bis cod. pen.- ,é generico per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indican9li elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo