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Ordinanza — n. 22396/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22396/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22396/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCURSO ERNESTO nato a NAPOLI il 28/06/1959 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Accurso Ernesto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 22396/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso di Accurso Ernesto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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contraffazione di merci importazione e immissione sul mercato marchi ingannevoli merci interessate difesa contro le pratiche commerciali illecite confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
pen., non avendo il giudice di appello ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 648 cod. pen
in quello di cui all'art. 648 cod. pen., integrando il primo una forma di antefatto non punibile e che, in ogni caso, il reato di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCURSO ERNESTO nato a NAPOLI il 28/06/1959 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Accurso Ernesto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., non avendo il giudice di appello ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 474 cod. pen. in quello di cui all'art. 648 cod. pen., integrando il primo una forma di antefatto non punibile e che, in ogni caso, il reato di cui all'art. 474 cod. pen. può ritenersi integrato solo ove la condotta sia idonea a trarre in inganno i terzi, non è consentito poiché reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di appello (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) che si è correttamente conformato - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, per la quale «integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno» (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 — 01); considerato che si è anche chiarito che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis