Cassation court dismisses appeal on recidivism and excessive sentence claims as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lino Giovanni Civita inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground challenging the recidivism conviction under Article 648 of the Penal Code manifestly unfounded because indirect evidence regarding the source of the item is legally sufficient. Additionally, the claim regarding excessive sentencing was rejected as the appellate judge properly exercised discretion within the bounds of Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The requirement of subjective awareness in recidivism can be proven by indirect evidence without violating defensive guarantees, and sentencing discretion remains with the trial judge when supported by logical arguments and relevant case facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIVITA LINO GIOVANNI nato a TORTONA il 16/08/1984 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Civita Lino Giovanni; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen. è manifestamente infondato poiché in contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità - e adeguatamente applicati dal giudice di merito a pag. 7 della sentenza impugnata - secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» senza che ciò costituisca una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01); considerato che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici e conformemente alle risultanze processuali, ha ritenuto sussistente gli elementi costitutivi del delitto ascritto all'odierno ricorrente; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso