Cassation court dismisses appeal claiming non-punishment for minor offenses linked to continuous crime. Judge's discretion on specific circumstances upheld.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Siravo Fabrizio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-punishment provision for minor offenses to his crimes committed under a continuous crime bond. The court ruled that while such offenses are theoretically compatible, the judge must conduct a complex assessment of the specific conduct, culpability, and damage to determine if the situation warrants special leniency. The appellate court correctly identified the multiplicity of crimes as an obstacle to leniency, a discretionary evaluation not subject to cassation review absent logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judge must conduct a complex assessment of specific circumstances to determine if a continuous crime bond precludes the non-punishment provision for minor offenses, and this discretionary evaluation is not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRAVO FABRIZIO nato a ROMA il 21/11/1976 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Siravo Fabrizio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, seppur in astratto sia pacificamente ammessa la compatibilità tra detta causa di non punibilità e i reati avvinti dal vincolo della continuazione (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01), il giudice, tuttavia, è tenuto ad effettuare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); considerato che «ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur non ostandovi, in astratto, la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, occorre, tuttavia, valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità» (Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Carrusci, Rv. 281922 - 01); osservato che tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen. e che essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione non sussistente nel caso di specie, avendo il giudice di appello correttamente ritenuto la molteplicità dei reati posti in essere dall'odierno ricorrente quale elemento ostativo alla concessione della causa di non punibilità de qua (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d