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Ordinanza — n. 22391/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal arguments and generic complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22391/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gioffrè Adriano inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued for the application of Article 5 of the Penal Code and generic mitigating circumstances, but the Court found these grounds insufficient. The court ruled that the first complaint merely repeated arguments already rejected at the appellate level without substantive critique, while the second complaint lacked factual basis given the defendant's criminal history and the principle that judges need not consider every favorable element. Finally, the third complaint was deemed generic and indeterminate, failing to specify how the principle of correspondence between request and judgment was violated.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of the repetition of arguments already rejected without a concrete, specific critique, or if it is generic and indeterminate, failing to identify the specific elements upon which the legal violation is based.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reiteration of arguments generic complaint specific critique required correspondence principle allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., non ha i requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
265826); osservato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 5 cod. pen.
Letto il ricorso di Gioffrè Adriano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 5 cod. pen., non ha i requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art.
art. 5 cod. pen
Letto il ricorso di Gioffrè Adriano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 5 cod. pen., non ha i requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOFFRE ADRIANO nato a GENOVA il 01/08/1972 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gioffrè Adriano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 5 cod. pen., non ha i requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha affermato la non inevitabilità dell'ignoranza della legge penale da parte del soggetto agente); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata dove sono indicati, quali elementi ostativi alla concessione delle suddette circostanze, i precedenti penali, la mancata restituzione delle somme indebitamente percepite e la durata nel tempo della condotta criminosa) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); osservato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorrente, infatti, si limita alla generica enunciazione della violazione della norma, senza poi specificare jrf come essa si sia concretizzata. Tanto è vero che il motivo, sviando dall'intitolazione, punta l'accento sulla mancata risposta alle doglianze difensive, anch'esse non specificate. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende