Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Makhtar Diaw inadmissible due to a generic and indeterminate ground of attack. The appellant challenged the lower court's declaration of responsibility for a crime under Article 648 of the Penal Code but failed to specify the exact elements of the criticism. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to allow the appellate judge to exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds of attack are generic and indeterminate, failing to identify the specific elements of the criticism and preventing the appellate judge from exercising its supervisory function.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKHTAR DIAW (CUI 00BM3P0) nato il 15/01/1968 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Makhtar Diaw; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 20