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Ordinanza — n. 22254/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding criminal liability for insulting a judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22254/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Casucci Carlo Andrea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly motivate the finding of criminal liability for insulting the presiding judge. The court rejected this, stating the appeal attempted to present an alternative, softened version of the facts that contradicted the territorial court's confirmation of the appellant's offensive statement.

Regesto Legislator

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Art. 343 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.: An appeal challenging the lack of motivation for criminal liability is inadmissible if it merely proposes an alternative factual representation that contradicts the established unitary narrative.

Parole chiave

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lack of motivation appeal insulting a judge criminal liability inadmissible appeal factual representation oltraggio alla corte ingiuria oltraggio a uno Stato estero

Disposizioni normative citate

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Art. 343 cod. proc. pen.
Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.
art. 343 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASUCCI CARLO ANDREA nato a MONTEVARCHI il 28/02/1982 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Casucci Carlo Andrea OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità per il delitto di cui all'art. 343 cod. proc. pen. è inammissibile in quanto teso ad una rappresentazione alternativa dei fatti attraverso. una edulcorata scissione della unitaria vicenda che ha portato la Corte territoriale a confermare come il ricorrente avesse proferito la frase offensiva oggetto di contestazione proprio in direzione del giudice che celebrava l'udienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025.