Cassation court dismisses appeal against conviction for theft of mobile phone, upholding lower court's factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Piacente inadmissible, rejecting his claims regarding the theft of a mobile phone and the lack of ownership evidence. The appellate court had already established that the seized device was a cellular apparatus and that the presence of a hidden charging cable indicated Piacente's ownership. The supreme court affirmed that these factual evaluations were complete, coherent, and thus unchallengeable in a review of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-ter cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation holds that when the Court of Appeal provides a complete and coherent factual assessment regarding the nature of the seized object and the owner's identity, such findings are unchallengeable in a review of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTE MARIO nato a CATANIA il 25/11/1987 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di Piacente Mario; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. e l'assenza di elementi in ordine alla titolarità del telefono cellulare è manifestamente infondato avendo la Corte di appello evidenziato come l'oggetto rinvenuto all'interno dell'armadietto fosse comunque un apparato cellulare e che lo stesso, anche per il rinvenimento di un cavo di ricarica che il Piacente tentava di celare, faceva ritenere che lo stesso apparato mobile non potesse essere che del ricorrente, valutazione in fatto completa e coerente che, in quanto non illogica, è insindacabile in sede di legittimità; rilevato che riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello è il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essendo stata apprezzata la complessiva condotta ritenuta di non scarsa offensività; ritenuto che analoga considerazione deve essere svolta in ordine alle ragioni che hanno portato la Corte di appello ad escludere il possibile riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, là dove sono stati valorizzate le modalità della condotta, i plurimi e gravi precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il