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Ordinanza — n. 22247/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22247/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Amato against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued the lower court failed to properly address intent and generic mitigating circumstances, but the Court found these grounds generic and lacking in specific legal or factual support. Furthermore, the appellant had not raised the issue of omitted mitigating circumstances in the appellate proceedings, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal based on generic allegations of insufficient motivation or omitted mitigating circumstances without specific legal or factual grounds is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstances intent requirement procedural defect attenuazione della pena cosa generica designazione generica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO GIOACHINO nato a CANICATTI' il 04/06/1979 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; n. 5841/25 Amato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del dolo e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico, risultando del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la censura; rilevato che, in ogni caso, il ricorrente non aveva dedotto in appello il profilo afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e che il trattamento sanzionatorio, così come determinato dal giudice di primo grado, è stato ritenuto congruo dalla Corte d'appello, con motivazione logica ed esaustiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26