Cassation court dismisses appeal against conviction for assault, rejecting claims of leniency and mitigating circumstances due to violent facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by De Fabrizio Francesco inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize the particular leniency of the act under Article 131-bis of the Penal Code and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the trial judge provided a precise and logical argumentation regarding the exclusion of non-punishability based on the grave nature of the assault and the defendant's prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court of first instance is not required to explicitly cite specific statutory provisions for leniency or mitigation if it has provided a reasoned and logical argumentation demonstrating why such circumstances do not apply to the specific facts of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FABRIZIO FRANCESCO nato a PALERMO il 06/07/1978 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; n \Y\ n. 5840/25 De Fabrizio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); esaminati i Motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito ha - con puntuale, corretto e logico apparato argomentativo - dato conto dei criteri adottati al fine di escludere la causa di non punibilità (in particolare, le gravi modalità del fatto; cfr. sent. appello, pag. 5); rilevato che alla medesima conclusione si espone il secondo motivo di ricorso, afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate dal giudice di merito alla luce delle violente modalità del fatto e dei precedenti penali a carico del ricorrente (cfr. sent. appello, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,