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Ordinanza — n. 22245/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence for recidivism due to manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22245/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gabriele Alex inadmissible and ordered him to pay court costs. Alex argued that the first-instance judge failed to recognize mitigating circumstances that should have outweighed his recidivism, leading to an excessive sentence. The court rejected this claim, ruling that the lower court's detailed reasoning regarding the balance of aggravating factors and prior criminal record was correct and logical.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's assessment of mitigating circumstances versus recidivism is based on exhaustive, correct, and logical argumentation regarding the overall punitive treatment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism sentencing mitigating circumstances excessive penalty claim Corte di Cassazione attenuazione della pena recidiva nell'infrazione supplemento per l'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELE ALEX nato a ERICE il 23/08/1995 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di Gabriele Alex; OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti prevalenti sulla contestata recidiva e la conseguente eccessività della pena, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito ha - con esaustivo, corretto e logico apparato argomentativo - puntualmente esposto i criteri adottati ai fini della valutazione di congruità del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza e del complessivo trattamento sanzionatorio così come determinato dal giudice di primo grado (in particolare, le gravi modalità della condotta nonché i precedenti penali a carico del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26/05