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Ordinanza — n. 22244/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments on subjective elements and intent intensity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22244/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Kachroudi Moncef inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of subjective elements and the modest intensity of intent in a conviction for the crime under Article 337 of the Penal Code. The court rejected these grounds because the first-instance judge provided an exhaustive and logical argumentation regarding the existence of intent, and the appellant's criticisms were generic without specific deductions on the intensity of the intent.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded because the lower court has already provided a complete and logical argumentation on the subjective elements of the crime, and the appellant fails to offer specific deductions on the intensity of the intent.

Parole chiave

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inadmissible appeal subjective elements intensity of intent manifestly unfounded Article 337 Penal Code lack of specific arguments court costs minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KACHROUDI MONCEF (CUI 0489R6M) nato il 24/08/1988 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; n. 5831/25 Kachroudi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); esaminati i motivi di›ricorso e le conclusioni del difensore dell'imputato; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e della modesta intensità del dolo, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito ha motivato - con esaustivo, corretto e logico apparato argomentativo - circa la sussistenza del dolo del reato (cfr. pagg. 3-4); osservato che, in ogni caso, il ricorrente in sede d'appello, pur deducendo genericamente l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, aveva rivolte le critiche alla sola integrazione della minaccia e della violenza, senza alcuna deduzione specifica in ordine all'intensità del dolo (v. secondo e terzo foglio dei motivi di appello depositati il 15 aprile 2023); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il