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Ordinanza — n. 22243/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22243/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22243/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUZAHID SAID nato il 08/12/1985 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di Abouzahid Said; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato come l'oggetto attribuito al ricorrente fosse un apparato cellulare ed in quanto tale costituente "apparecchio telefonico" di cui all'art. 391-ter cod. pen.. essendo inconferente che lo stesso fosse privo di batteria e scheda SIM; che la giurisprudenza citata dalla difesa onde confutare l'integrazione del reato (di fa espresso richiamo alla sentenza della Sez. 6, n. 42941 del 11/09/2024, Collalunga, Rv. 287262 - 01) è riferibile ad ipotesi, tutt'altro che sovrapponibile, in cui l'oggetto introdotto nella struttura carceraria era costituito dalla sola scheda SIM, non certo costituente "apparecchio telefonico"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 391-ter cod. pen; Ordinanza — n. 22243/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 391-ter cod. pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato come l'oggetto attribuito al ricorrente fosse un apparato cellulare ed in quanto tale costituente "apparecchio telefonico" di cui all'art. 391-ter cod. pen.. essendo inconferente che lo stesso fosse privo di batteria e scheda SIM; che la giurisprudenza citata dalla difesa onde confutare l'integrazione del reato (di fa espresso richiamo alla sentenza della Sez. 6, n. 42941 del 11/09/2024, Collalunga, Rv. 287262 - 01) è riferibile ad ipotesi, tutt'altro che sovrapponibile, in cui l'oggetto introdotto nella struttura carceraria era costituito dalla sola scheda SIM, non certo costituente "apparecchio telefonico"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida licenza per antenna di telefonia reati contro la sfera personale riservata abuso di impianti di telecomunicazioni servizi di telecomunicazione radiazione non ionizzante

Disposizioni normative citate

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art. 391-ter cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUZAHID SAID nato il 08/12/1985 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di Abouzahid Said; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato come l'oggetto attribuito al ricorrente fosse un apparato cellulare ed in quanto tale costituente "apparecchio telefonico" di cui all'art. 391-ter cod. pen.. essendo inconferente che lo stesso fosse privo di batteria e scheda SIM; che la giurisprudenza citata dalla difesa onde confutare l'integrazione del reato (di fa espresso richiamo alla sentenza della Sez. 6, n. 42941 del 11/09/2024, Collalunga, Rv. 287262 - 01) è riferibile ad ipotesi, tutt'altro che sovrapponibile, in cui l'oggetto introdotto nella struttura carceraria era costituito dalla sola scheda SIM, non certo costituente "apparecchio telefonico"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0