Italian Court dismisses appeal claiming vague sentencing, upholding autonomous assessment of criminal capacity and prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Seccia inadmissible regarding his conviction for the crime specified in Article 337 of the Penal Code. The appellant argued that the sentence was absolutely indeterminate and generic, but the court found the lower court's decision immune from censure. The court ruled that the appellate judgment correctly performed an autonomous evaluation considering both the criteria of Article 133 of the Penal Code and the appellant's non-negligible prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court's assessment of criminal capacity and prior record constitutes a valid autonomous evaluation, rendering a claim of vague or generic sentencing inadmissible when based facts are present.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCIA PASQUALE nato a CERIGNOLA il 14/11/1976 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; RG 5743/25 - SECCIA Pasquale OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen..) esaminato l'unico motivo di ricorso che lamenta «l'assoluta indeterminatezza e genericità della pena» (cfr. p. 2 del ricorso); considerato che, sul punto, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo effettuato una valutazione autonoma che ha tenuto conto sia dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. sia della concreta capacità a delinquere del ricorrente, desunta dai suoi «non trascurabili precedenti penali» (cfr. p. 4 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0