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Ordinanza — n. 22240/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence for resisting arrest, upholding first-instance conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22240/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gaetano Denichilo inadmissible regarding the excessive sentence for resisting arrest. The lower court correctly assessed the gravity of the defendant's conduct and imposed a penalty slightly above the statutory minimum with minimal increases for consecutive crimes. Consequently, the court rejected the claim that the punishment was disproportionate and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 385, 337, 582 cod. pen.; The Court of Cassation holds that a sentence is not excessive if it correctly reflects the gravity of the conduct and remains congruent with the statutory minimum and applicable aggravating circumstances.

Parole chiave

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resisting arrest excessive sentence statutory minimum procedural inadmissibility criminal appeal proportionality principle consecutive crimes provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENICHILO GAETANO nato a CANOSA DI PUGLIA il 07/12/1993 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; RG 5737/25 - DENICHILO Gaetano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.385, 337 e 582 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena; considerato che, sul punto, la sentenza impugnata è immune da censure, avendo correttamente valorizzato, a conferma della determinazione della pena effettuata in primo grado, la gravità della condotta di resistenza e la complessiva congruità della pena, individuata appena al di sopra del minimo edittale ed i minimali aumenti a titolo di continuazione (cfr. p. 5 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0