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Ordinanza — n. 22237/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding generic mitigating circumstances and contested recidivism increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22237/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances and the application of a recidivism increase, arguing against the severity of the sentence. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting that the appellant's conduct involved dangerous driving with a concealed face near a commercial establishment, which demonstrated extreme gravity and insensitivity despite prior penalties.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the grounds are generic, manifestly unfounded, and merely reproduce censure already adequately refuted by the appellate court regarding the gravity of the conduct and the appropriateness of the recidivism increase.

Parole chiave

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generic appeal grounds generic mitigating circumstances recidivism increase dangerous driving inadmissible appeal misura sostitutiva della detenzione pena detentiva sostitutiva lavoro del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STASIO ALESSIO PIO nato a SAN SEVERO il 28/10/1988 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di De Stasio Alessio Pio OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio è generico (le circostanze attenuanti generiche sono state concesse dal Tribunale), e manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto l'estrema gravità della condotta di cui all'art. 337 cod. pen. resa palese dal fatto che il ricorrente, che per mezzo di una guida volutamente spericolata realizzava condotte finalizzate a mettere a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada ed dei verbalizzanti inseguitori per un lungo lasso di tempo ed un consistente tratto di strada, viaggiava a bordo di un ciclomotore con il volto travisato con una calzamaglia ed in prossimità di un esercizio commerciale, a dimostrazione dell'imminente realizzazione di un grave reato, unitamente ad altro soggetto rimasto ignoto; rilevato che detta circostanza, unitamente ai precedenti penali, ha portato la Corte territoriale a condividere la decisione del Tribunale che aveva applicato l'aumento per la contestata recidiva (secondo motivo di ricorso), tenuto conto dell'insensibilità ed aumentata pericolosità dimostrata dal ricorrente nonostante la precedente pena applicata ed eseguita in regime di detenzione domiciliare; osservato che corretta risulta la parte della decisione che, sulla base dei trascorsi giudiziari e delle recenti pene comunque eseguite, ha ritenuto che la sostituzione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità, tenuto anche conto della disposta misura di prevenzione della sorveglianza speciale (non ancora notificata ma in ordine alla cui sussistenza era a conoscenza), non fosse in linea con la funzione special-preventiva della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de