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Ordinanza — n. 22236/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding escape charge, upholding lower court's finding of guilt based on elevator exit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22236/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Gambarrota inadmissible, upholding the Court of Appeal's conviction for escape. The appellant argued he was merely in his personal garage within the condominium, but the court found his exit from the elevator after a long delay constituted the crime. The court rejected the claim of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, noting the low offensiveness of the conduct did not apply here.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The court rejects the defense of non-punishability for escape when the defendant's exit from a restricted area, such as a condominium elevator, objectively demonstrates the intent to evade control, regardless of the specific location claimed prior to exit.

Parole chiave

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escape charge condominium rules non-punishability defense elevator exit Cassation inadmissibility violazione di domicilio diritto d'ingresso e di soggiorno legge sugli alloggi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBARROTA GIUSEPPE nato a BARLETTA il 08/06/1955 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Gambarrota Giuseppe OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si assume che il ricorrente, in quanto proveniente dal garage personale sottoposto al condominio ove abitava, non avesse commesso il delitto di evasione è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato, in disparte l'assenza di qualsivoglia elemento che confermasse la versione del ricorrente, che unico dato rilevante è quello che vedeva il ricorrente essere rientrato in casa dopo un notevole lasso di tempo dall'inizio del controllo allorché veniva visto uscire dall'ascensore, condotta che ex se è idonea ad integrare il delitto di evasione essendo al soggetto ristretto inibito anche solo permanete in psazi condominiali (quale appunto è l'ascensore); rilevato che non illogica risulta la motivazione resa dalla Corte in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo apprezzato, analizzando gli atti a disposizione ed escludendo la versione del ricorrente secondo cui sarebbe stato nel garage condominiale, la scarsa offensività della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2