Cassation court dismisses appeal claiming passive resistance, upholding violent flight and excessive sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the defendant's conduct constituted passive resistance. The appellate court had already established that the defendant's flight posed a danger to road users and the officer, justifying a violent interpretation of the offense. Consequently, the cassation court affirmed the original conviction and ordered the payment of court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 660 c.p.; Art. 661 c.p.: The court holds that conduct involving dangerous flight to prevent an officer from stopping a vehicle constitutes active resistance rather than passive resistance, warranting a severe penalty.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOLONGO MARCO nato a CERIGNOLA il 16/09/1990 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Capolongo Marco OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deduce l'insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale sul presupposto che la condotta avesse i connotati della resistenza passiva, che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo e l'erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, costituisce mera riproduzione di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la condotta oppositiva violenta consistita nella fuga pericolosa del ricorrente, tale da porre in pericolo gli utenti della strada e lo stesso verbalizzante che si era posto di fronte al mezzo per impedire la fuga del ricorrente, la congruità della pena individuata appena sopra il minimo edittale, previo corretto uso del potere discrezionale, e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili che potessero giustificare il riconoscimento delle richieste attenuanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26