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Ordinanza — n. 22234/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for non-joinder of false testimony defense regarding prior perjury claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22234/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense regarding false testimony and perjury was not raised in the appellate court. The appellant argued that his statements were made to avoid prosecution for prior perjury, but the court found this defense absent from the original grounds of appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 384 cod. pen.; Art. 390 c.p.p.: The defense that a statement was made to avoid prosecution for a prior crime must be explicitly raised in the appeal; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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false testimony defense prior perjury claim non-joinder of issue appellate procedural error inadmissible appeal criminal procedure rules court costs and fine falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 384 cod. pen.
Art. 390 c.p.p.
art. 384 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREZIOSA PASQUALE nato a CERIGNOLA il 08/06/1980 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Preziosa Pasquale OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dei delitti di falsa testimonianza e autocalunnia sul presupposto che le dichiarazioni fossero state rese per sottrarsi, ex art. 384 cod. pen., al pericolo di essere incriminato per il reato di calunnia precedentemente commesso, è questione non dedotta nei motivi di gravame, sede in cui si sosteneva, la tesi contraria a mente della quale la dichiarazione nel processo resa in ordine al possesso dello stupefacente (che si sosteneva fosse propria e che avesse accusato falsamente altro soggetto per paura dei militari) in realtà fosse genuina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/