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Ordinanza — n. 22233/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal liability for dangerous driving, upholding lower court's rejection of necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22233/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Vincenzo Palumbo's appeal inadmissible, rejecting his claims of missing evidence and legal violations. The appellate court had already established that Palumbo's flight endangered road users and that the necessity defense failed because emergency services were available. Consequently, the court upheld the conviction and ordered Palumbo to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal alleging lack of decisive evidence and violation of law regarding criminal liability for dangerous driving is inadmissible when the lower court has sufficiently refuted the defense by highlighting the defendant's dangerous conduct and the availability of emergency services to negate the necessity defense.

Parole chiave

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dangerous driving liability necessity defense rejection criminal appeal inadmissibility emergency services availability procedural costs award audizione di un genitore persecuzione determinante per la fuga facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO VINCENZO nato a GRUMO APPULA il 12/06/1973 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Palumbo Vincenzo OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono la mancata assunzione di una prova decisiva, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità ex art. 337 cod. pen. costituisce mera riproduzione di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la condotta oppositiva del ricorrente consistita nella fuga pericolosa, tale da porre attentare alla incolumità degli utenti della strada e degli stessi verbalizzanti, e la conseguente irrilevanza dell'assunzione della testimonianza della madre del ricorrente sul presupposto che la fuga sarebbe stata la diretta conseguenza della necessità di trasportare la donna in ospedale, evenienza di facile dimostrazione prospettata dalla sola difesa e mai dal Palumbo; che determinante risulta anche l'apprezzata insussistenza dello stato di necessità del trasporto della madre del ricorrente a cui avrebbe potuto provvedere adeguatamente il servizio "118"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0