Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects inadmissibility claims regarding confiscation and non-punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Guida Mara inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the trial court failed to utilize her statements during confiscation proceedings and incorrectly applied the non-punishment clause of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as generic and repetitive, noting that the lower court had already established no such utilization occurred and that the seized goods possessed significant offensiveness. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to bear the financial burden of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic allegations of procedural errors or misapplication of non-punishment clauses are inadmissible when the lower court's record clearly refutes the specific factual assertions and demonstrates the substantive gravity of the offense.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA MARA nato a SALERNO il 22/01/1992 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di Guida Mara; OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputata all'atto dell'esecuzione della confisca e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello là dove la sentenza precisa che non vi è stata alcuna utilizzazione delle dichiarazioni della ricorrente (il militare ha espressamente riferito in udienza di non poterne dare atto) e che i fatti, anche per l'entità del bene oggetto di sottrazione, non possa ritenersi di scarsa offensività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05