Italian court dismisses appeal as generic, citing proven intoxication and multiple bail violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Broda Giacomo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of semi-consciousness due to drug intoxication and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments as generic because the lower court already established intoxication was unproven and the appellant committed multiple bail violations on the same day.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to address the specific reasoning of the contested judgment, particularly when the lower court has already found the requisite state of mind unproven and the appellant's conduct warrants no mitigation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRODA GIACOMO nato a NOLA il 19/01/1988 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di Broda Giacomo; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità sul presupposto dello stato di semi incoscienza derivante da sostanza stupefacente e la mancata concessione delle attenuanti generiche è generico in quanto non tiene conto della motivazione della sentenza che ha ritenuto lo stato di incoscienza indimostrato e comunque assenti i presupposti per concedere le attenuanti generiche alla luce della gravità della condotta attraverso cui il ricorrente aveva posto in essere, nella medesima giornata, plurime violazioni della misura cautelare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2