Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove mitigating circumstances regarding evasion and ineffective arrest order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Longo Antonio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already refuted the claim that evasion constituted a mitigating circumstance, noting the arrest order was ineffective due to the defendant's unavailability. Consequently, the Supreme Court rejected the procedural objection as a repetition of issues already adequately addressed and dismissed by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal raises issues of motivation or law violation that are identical to those already refuted by the Court of Appeal, the Supreme Court must declare the appeal inadmissible as a repetition of the same question.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO ANTONIO (CUI 050LOTE) nato a BIANCAVILLA il 10/07/1998 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Longo Antonio OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come il ricorrente, attraverso l'evasione, si fosse sottratto all'esecuzione di un ordine di carcerazione che rimaneva inefficace a causa della intervenuta irreperibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2