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Ordinanza — n. 22221/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic arguments fail to challenge specific court findings on capacity and habitual offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22221/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Lorenzo Riela inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly assess evidence regarding his capacity to understand and will, and sought non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as generic, noting the appellate court had already established that emergencies excluded the possibility of his issues affecting his ability to respond to the alarm bell and that his conduct was habitual due to recent evasions and prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal challenging the assessment of capacity to understand and will must specifically address the facts and reasoning of the lower court; generic assertions without factual declination are inadmissible, and appeals based on habitual offense require proof of recent evasions and prior convictions.

Parole chiave

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inadmissible appeal capacity to understand habitual offense Article 131-bis procedural genericity evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIELA LORENZO nato a CATANIA il 16/08/1978 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di Riela Lorenzo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del reato sul presupposto che le risultanze probatorie non sarebbero state adeguatamente 'apprezzate è generico, là dove il ricorrente fa riferimento alla capacità di intendere e di volere, senza declinare la stessa rispetto all'accusa ed alla motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale che ha evidenziato come le emergenze escludessero che le problematiche e le cure farmacologiche potessero aver inciso sulla capacità di sentire il suono del campanello all'atto del controllo, regolarmente effettuato nelle precedenti occasioni; rilevato che riproduttivo di identica censura risulta il secondo motivo in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello evidenziato l'abitualità della condotta a causa di una ulteriore evasione in epoca prossima a quella oggetto del giudizio e di ulteriori condanne in ordine a medesimo reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/