Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds regarding non-punishability under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Buonfiglio Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court of Appeal had already refuted this by noting the minor nature of the act, which involved only buying cigarettes rather than food. Consequently, the Court found the appeal to be a repetition of previously rejected arguments and dismissed it without substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces identical censure already adequately refuted by the Court of Appeal, particularly when the lower court correctly assessed the lack of non-punishability based on the specific dynamics of the offense.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONFIGLIO SALVATORE nato a NAPOLI 11 14/02/1984 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Buonfiglio Salvatore OSSERVA Rítenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, ai fini della non scarsa offensività della condotta, la dinamica dell'accaduto e del grado di colpevolezza, essendosi il ricorrente allontanato dal luogo di lavoro al solo fine di acquistare un pacchetto di sigarette e non, come pure prospettato, generi alimentari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/20