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Ordinanza — n. 22216/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for missing statutory grounds and failure to prove lack of intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22216/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Risi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Risi argued that his three-day absence from home did not constitute malicious evasion and claimed a statutory exemption from punishment. The court rejected these claims, noting that the lower court already refuted the lack of intent and that the exemption argument was neither raised nor deducible from the facts.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are not properly deduced or are not evident from the facts, and the lower court's findings on subjective intent and conduct are sufficient to refute the appellant's arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory exemption from punishment malicious evasion of arrest subjective intent requirement court costs and fines restrizione di libertà aiuto all'evasione di detenuti abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISI GIOVANNI nato a NAPOLI il 11/03/1981 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di Risi Giovanni; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del dolo e l'inoffensività della condotta di evasione è riproduttivo di censure adeguatamente confutata, avendo la Corte di appello escluso, a confutazione della lettura riduttiva prospettata dalla difesa, come l'assenza per tre giorni dall'abitazione avesse palesato l'offensività della condotta di allontanamento e la sussistenza dell'elemento soggettivo; rilevato che il secondo motivo con cui si censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce motivo non dedotto in sede di gravame e non certo evincibile dalla condotta che ha visto il ricorrente allontanarsi per tre giorni dall'abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari con il dispositivo elettronico di controllo, previamente forzato e rimosso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/