Cassation Court dismisses appeal claiming preventive detention counts toward special surveillance prevention period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that time spent in preventive detention should count toward the duration of a special surveillance prevention measure, citing Article 657 of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected this, noting that Article 657 exclusively allows counting preventive detention against custodial sentences, not preventive measures, a position supported by established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 657 cod. proc. pen.; 4 d.l. n. 159 del 2011: Preventive detention cannot be counted toward the duration of a special surveillance prevention measure, as Article 657 exclusively permits counting such time against custodial sentences.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCIO SALVATORE nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 05/09/1967 avverso il decreto del 15/01/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di Coluccio Salvatore; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la violazione dell'art. 657 cod. proc. pen. e 4 d.l. n. 159 del 2011 ed in particolare l'esclusa possibilità di richiedere la fungibilità 'tra la custodia cautelare in precedenza patita e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è manifestamente infondato avendo correttamente rilevato il Tribunale come, in disparte la genericità della richiesta dalla quale non si traeva la pur prospettata erroneità del calcolo effettuato da parte della Procura generale, come l'art. 657 cod. proc. pen. faccia esclusivo riferimento alla possibilità di dichiarare la fungibilità della sola pena detentiva con la custodia cautelare patita, evenienza non assimilabile alla misura di prevenzione (in tal senso depone ormai lontana giurisprudenza di legittimità secondo cui il periodo di carcerazione preventiva sofferta per un reato in ordine al quale vi e stata pronuncia di proscioglimento non puo essere computato nella durata di una misura di prevenzione anteriormente applicata, Sez. 1, n. 1461 del 29/10/1969, Russo, Rv. 113509); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/