Ordinanza — n. 22211/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLELLA GAETANO nato a PIEDIMONTE MATESE il 20/05/1990 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Colella Gaetano OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi, con cui si censura la motivazione della sentenza che si assume ricalchi quella. di primo grado anche nella parte in cui ha ritenuto di dare credito alle dichiarazioni dei pubblici ufficiale, sono manifestamente infondati e prevalentemente generici nella parte in cui, da un canto, non prendono in considerazione le testimonianze dei verbalizzanti circa il rifiuto di esibire la carta precettiva, dall'altro, come la Corte di merito abbia evidenziato come il ricorrente non si fosse limitato a divincolarsi, provvedendo invece a minacciare e spintonare i pubblici ufficiali; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22211/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di primo grado anche nella parte in cui ha ritenuto di dare credito alle dichiarazioni dei pubblici ufficiale, sono manifestamente infondati e prevalentemente generici nella parte in cui, da un canto, non prendono in considerazione le testimonianze dei verbalizzanti circa il rifiuto di esibire la carta precettiva, dall'altro, come la Corte di merito abbia evidenziato come il ricorrente non si fosse limitato a divincolarsi, provvedendo invece a minacciare e spintonare i pubblici ufficiali; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLELLA GAETANO nato a PIEDIMONTE MATESE il 20/05/1990 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Colella Gaetano OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi, con cui si censura la motivazione della sentenza che si assume ricalchi quella. di primo grado anche nella parte in cui ha ritenuto di dare credito alle dichiarazioni dei pubblici ufficiale, sono manifestamente infondati e prevalentemente generici nella parte in cui, da un canto, non prendono in considerazione le testimonianze dei verbalizzanti circa il rifiuto di esibire la carta precettiva, dall'altro, come la Corte di merito abbia evidenziato come il ricorrente non si fosse limitato a divincolarsi, provvedendo invece a minacciare e spintonare i pubblici ufficiali; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26