Italian court dismisses appeal claiming lack of statutory mitigation for public official resisting arrest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Filon Cosmin Gabriel inadmissible regarding a claim for statutory mitigation under Article 62 of the Penal Code. The appellant argued that the lower court failed to recognize specific mitigating circumstances due to a lack of compensation for the victim of the resistance. The court ruled that the first-instance decision correctly valued the compensation awarded to the victim, thereby justifying the recognition of generic mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.; The failure to explicitly cite a specific mitigating circumstance does not preclude its application when the lower court has factually recognized the relevant conditions, such as compensation for the victim of resistance, which supports the general application of mitigation.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILON COSMIN GABRIEL nato il 16/09/1997 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di Filon Cosnnin Gabriel; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod pen. è manifestamente infondata tenuto conto che corretta risulta la parte della decisione che ha ritenuto determinante l'assenza di alcun risarcimento in favore dell'altro pubblico ufficiale vittima della resistenza, avendo la Corte territoriale comunque valorizzato il risarcimento intervenuto in favore dell'altro pubblico ufficiale per riconoscere le circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2