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Ordinanza — n. 22206/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic lack of reasoning without specific factual or legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22206/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Matteo Carosiello's appeal inadmissible due to the generic nature of his claim regarding a lack of reasoning. Carosiello argued the lower court failed to provide sufficient motivation, but the court found this assertion lacked specific factual or legal grounds for verification. Consequently, the appeal was rejected, and Carosiello was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged defect of reasoning is generic and fails to specify the precise factual or legal reasons requiring verification.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of reasoning inadmissible appeal procedural costs Cassazione ordinanza motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSIELLO MATTEO nato a CERIGNOLA il 26/08/1997 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Carosiello Matteo OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce il difetto di motivazione è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il .ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0