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Ordinanza — n. 22203/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and superfluous evidence requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22203/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio Bevilacqua's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and the renewal of personal identification proceedings, but the lower court had already established the suspect's identity through the victim's immediate statement. The court rejected these claims as manifestly unfounded, citing established precedent that photographic identification suffices when personal certainty is already confirmed by the victim.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; In appeals alleging violation of law or contradictory reasoning regarding generic mitigating circumstances or superfluous evidence requests, the appeal is inadmissible if the lower court's justification is legally sound and the requested evidence is unnecessary given existing certainties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal superfluous evidence personal identification photographic identification court costs Cassation procedure circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Letto il ricorso di Antonio Bevilacqua, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25122 del 07/03/2023
Sez. 2, n. 16757 del 20/03/2015
Sez. 2, n. 16757 del 20/03/2015, Rv.
Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a COSENZA il 07/01/1989 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Bevilacqua, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett.

b) ed e) c.p.p.), in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato avuto riguardo alle puntuali e giuridicamente corrette argomentazioni con le quali la Corte di merito ha giustificato l'esclusione di dette circostanze(si veda pag.8 della sentenza impugnata); considerato che anche il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del rigetto della richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria è manifestamente infondato avuto riguardo alla superfluità dell'accertamento richiesto (individuazione personale dell'imputato)a fronte del riconoscimento "certo" dell'imputato effettuato dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti.

Ed invero, è stato più volte affermato da questa stessa Sezione che "In tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente in termini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza" (Sez. 2, n. 25122 del 07/03/2023,Rv. 284859;

Sez. 2, n. 16757 del 20/03/2015, Rv. 263509; Sez. 2,n. 20489 del 07/05/2019,Rv. 275585); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il C