Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the applicant's single ground was too generic. The applicant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court had already denied them based on the defendant's criminal history and a subsequent final conviction. The Supreme Court ruled that such generic claims are inadmissible without specific factual support, citing established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; The Court of Cassazione holds that a generic claim for generic mitigating circumstances is inadmissible unless the lower court provides specific reasoning regarding the decisive elements considered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICI DANIELE nato a PERUGIA il 29/05/1974 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: --che la Corte di appello di Perugia, con sentenza del 17/03/2023, ha rideterminato nei confronti di Felici Daniele in mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa la pena irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Perugia con sentenza dei 22/04/2021, esclusa la contestata recidiva, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 dei 1990 in relazione alla detenzione e alla coltivazione di 22 piante di cannabis e alla detenzione di un bilancino elettronico con sopra la medesima sostanza stupefacente; --che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con un unico motivo, la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; --che il motivo, già di per sé generico, è inammissibile posto che questa Corte ha in più occasioni affermato che nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (da ultimo, Sez. 3, n. 28535 dei 19/03/2014, dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899); --che nella specie la Corte territoriale ha messo in evidenza la inesistenza di elementi positivamente valutabili risultando anzi dalla sentenza la sussistenza di precedenti penali in un quadro di riferimento normativo che non consente neppure di valorizzare l'eventuale incensuratezza, assumendo a fortiori rilievo la presa d'atto di un sopravvenuto passaggio in giudicato di un'ulteriore sentenza di condanna dell'appellante per un ulteriore delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. cit.; --che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile; --che, a norma dell'art. 616 c.p.p. , alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrente (Corte Cost. 7 -1.3 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio d& 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore DICIRDS 1.7,‘Il Presid