Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning regarding factual application of general principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Pellegrini Battista inadmissible. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical regarding the legal qualification of the drug possession offense and the imposed sentence. The court rejected this claim because the appeal lacked specific arguments explaining how the general principles cited were misapplied to the concrete facts of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are aspecific, meaning the appellant merely cites general principles without demonstrating their erroneous application to the specific facts of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI BATTISTA nato a TARANTO il 18/11/1979 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: -- che la Corte d'Appello di Taranto, con sentenza del 10/09/2024, ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale della medesima città, che ha condannato Pellegrini Battista per il reato di cui all'art. 73;corrim0 1 e 1 bis, del d.P.R. 309 del 1990 perché i illecitamente deteneva sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo,di gr. 609,00 circa e del tipo hashish del peso di gr. 6,00 circa; -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con un unico motivo, l'illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione della pena irrogata; -- che il motivo è inammissibile giacché il ricorrente si è limitato a richiamare principi di carattere generale senza spiegare, come necessario, perché, con riferimento al caso di specie, la sentenza avrebbe fatto malgoverno degli stessi; --che quindi il motivo è del tutto aspecifico; --che d'altra parte la Corte ,d'ppello ha fornito una motivazione logica ed esaustiva sul punto té.)z,vkAw posto che, sebbene sia trgaSir una parziale rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di gravame, la Corte ha correttamente evidenziato l'ammissione di addebito dello stesso imputato fatta dinanzi al G.i.p. dopo l'iniziale tentativo di addossare la responsabilità al figlio Sabatino; -- che, quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha correttamente motivato in punto di congruità della pena irrogata attesa la gravità della condotta, la varietà delle sostanze stupefacenti detenute e del numero di dosi complessivamente ricavabili dalle stesse; -- che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella ‘amera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore