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Ordinanza — n. 22194/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against agreed penalty for drug possession due to procedural inadmissibility under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22194/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific exceptions allowed by the amended Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the excessive sentence for illegal drug possession, arguing the trial court exceeded statutory minimums without specific justification. The court ruled that under the new legislative framework, appeals in agreed penalty proceedings can only address the defendant's consent, lack of correlation between request and judgment, legal qualification errors, or penalty illegality, excluding general excessive punishment claims.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals in agreed penalty proceedings are inadmissible if they raise grounds not limited to the defendant's consent, correlation between request and judgment, legal qualification, or penalty legality.

Parole chiave

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agreed penalty proceedings procedural inadmissibility drug possession offense excessive punishment claim Code of Criminal Procedure dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Pordenone, di applicazione della pena concordata, emessa ai sensi dell' art. 444 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
pen., di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
L. n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Pordenone, di applicazione della pena concordata, emessa ai sensi dell' art. 444 cod. proc. pen., di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il reato di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARROCCO CLAUDIO nato a NAPOLI il 05/05/1988 avverso la sentenza del 16/09/2024 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: -che Marrocco Claudio ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pordenone, di applicazione della pena concordata, emessa ai sensi dell' art. 444 cod. proc. pen., di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990, così riqualificati i fatti ascritti in rubrica perché illecitamente deteneva, al fine di cederla, sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana; -che, con un unico motivo, lamenta l'eccessività della pena irrogata dal momento che il Tribunale avrebbe determinato la pena partendo da una quantificazione ben superiore al minimo edittale e senza motivare specificamente sul punto; -che il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'imputato al di fuori delle strette ipotesi contemplate dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (come introdotto dall'arti., gomma 50, della I. n. 103 del 2017), nella specie applicabile essendo la richiesta di applicazione della pena stata avanzata successivamente al 03/08/2017 (quale relativo momento determinante, corrispondente alla data di entrata in vigore della nuova norma, considerato dall'art. 1, comma 51 della I. n. 103 cit.).

In base alla novellata disciplina, infatti, il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di motivi di ricorso diversi da quelli attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. seguendo, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma. di euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella amera di consiglio del 28 febbraio 2025. DEPOS ÀTA CA RIA