Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for failing to reclassify offense under limited potency clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued that the drug quantity should be reclassified due to its limited potency and the defendant's specific circumstances. The court rejected this, noting the appeal consisted merely of factual complaints and arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990: An appeal limited to factual grievances or reiteration of previously rejected arguments lacks the requisite legal grounds for admissibility under the principle of limited review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGULO VACCA LUIS HERNAN nato il 02/11/1966 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: --che la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 07/05/2024, ha confermato la sentenza del 28/04/2015 28/04/2015 del G.i.p(di Modena emessa nei confronti di Angulo Vacca Luis Hernan di i condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all'acquisto di un quantitativo / pari a 498,966ídi sostanza stupefacente dei tipo cocaina con un principio attivo variabile tra il 30 ed il 40%, pari ad un totale di circa 940 dosi medie singole; --che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con un unico motivo inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R, n. 309 del 1990, per non aver la Corte tenuto conto del limitato effetto drogante della sostanza e per iaye esser stata contraddittoria avendo al contrario ritenuto che ad ogni buon conto principio attivo non fosse elevato; --che, il ricorrente si è limitato, nella sostanza, a proporre mere doglianze in punto di fatto nonché a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito volti a prefigurare una rivalutazione Ra!ternativa filettur delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, nonché ad asserìre un difetto o contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato posto che la Corte di appello ha correttamente ritenuto che, nel case di specie-, il dato ponderale della cgcic - na sequestrata e ì t ()Aq 40 c.k, m. suddivisa in in quattro panetti, il complessivo peso di circa gr. 500 dotata di un principio attivo i che, quand'anche non elevatissimo, non era di certa irilsorio c dunque idoneo a procurare ben 940 dosi tali da soddisfare un'elevata domenda e (le procurare.: elevati profitti e da ultimo le modalità della condotta particolarmente allarmanti attesi i contatti del ricorrente con i fornitori esteri 'che invio agposi-tamente TI corTier non consentono di ritenere !a condotta di lieve entità. i ' ( --che, a norma dell'att. 616 c.p.p., alla declaratoria d! inammissibilità - non potendosi escludere che essa .sia ascrivlbile ti coe'-' i ricerrentea (Corte C3SE. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere de:le spese de:
Drocedinlers. --..;:n que:lo del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/02/2025 Il Consigliere relato