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Ordinanza — n. 22191/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because late defense withdrawal from hearings does not justify oral hearing postponement under pandemic rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22191/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by David Gapea inadmissible, confirming his conviction for cocaine trafficking. The appellant argued that the Court of Appeal should have postponed the hearing because his lawyer had joined the category-wide suspension of court sessions. The court ruled that such requests submitted after the deadline for written conclusions do not permit a hearing deferral under the specific pandemic legislation.

Regesto Legislator

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Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137; Art. 613 c.p.p.: A request by defense counsel to join the suspension of hearings submitted after the deadline for written conclusions does not justify a postponement of the oral hearing.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility pandemic court suspension defense counsel withdrawal oral hearing deferral written conclusions deadline rinvio del dibattimento dipendenza da sostanze stupefacenti impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176
Art. 613 cod. proc. pen.
176, non consente alcun differimento dell'udienza camerale, venendo la trattazione orale sostituita dal contraddittorio cartolare (Sez.3, n.30330 del 25/06/2021, Rv.281724); che, ai sensi dell'art. 613 cod.
art. 613 cod. proc. pen
176, non consente alcun differimento dell'udienza camerale, venendo la trattazione orale sostituita dal contraddittorio cartolare (Sez.3, n.30330 del 25/06/2021, Rv.281724); che, ai sensi dell'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n.30330 del 25/06/2021, Rv.281724
176, non consente alcun differimento dell'udienza camerale, venendo la trattazione orale sostituita dal contraddittorio cartolare (Sez.3, n.30330 del 25/06/2021, Rv.281724); che, ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAPEA LENITO DAVID nato a LECCO il 11/05/1999 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: che la Corte d'appello di Milano, sentenza del 12/07/2024, ha confermato la sentenza del 25/01/2024 del Tribunale di Lecco di condanna di Gapea Lehito David per il delitto di cui all'ad 73, comma 5, del d.P.R.309/1990, così riqualificati i fatti a lui ascritti, perché illecitamente deteneva sostanza stupefacente ,del tipo .cocaina, per fini di spaccio; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con unico motivo di ricorso l'illegittimità della sentenza, per non avere la Corte di appello rinviato l'udienza nonostante il difensore avesse chiesto un rinvio in ragione della comunicata adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'UCPI per la giornata del 12/07/2024; che il ricorso è inammissibile, posto che, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità vino in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, ma il principio deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame, secondo la disciplina ennergenziale relativa alla pandemia da COVID-19, la richiesta di rinvio per adesione dei difensori all'astensione pqlle tiva 20 udienze proclamata dai competenti 4.431M Ve14 organismi di categoria, pervenuta in data suceessiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, stabilito dall'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n.137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non consente alcun differimento dell'udienza camerale, venendo la trattazione orale sostituita dal contraddittorio cartolare (Sez.3, n.30330 del 25/06/2021, Rv.281724); che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed' al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il