Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to precluded grounds and failure to address confiscation of mobile phones.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived grounds other than those regarding the sentence during the appellate proceedings. The appellant argued the lower court improperly accepted a plea agreement and failed to evaluate the request for non-confiscation of mobile phones as a security measure. The court ruled that since the non-sentence grounds were precluded by the waiver, the entire appeal was inadmissible, imposing costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant has precluded grounds other than those concerning the sentence, and the court must order costs when the inadmissibility is attributable to the appellant's fault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED AMIN ADIL ABDULHAKIM nato a MILANO il 19/01/1993 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Milano, con la sentenza in epig,eàfe indicata ha rideterminato il trattamento sanzionatorio dell'appellante Ahmed Amin Adil Abdulhakim emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine ai reati allo stesso contestati, concernenti la violazione della disciplina sugli stupefacenti; -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la nullità della sentenza per aver la Corte di appello accolto la richiesta di concordato sulla pena, dichiarando inammissibili i motivi diversi da quelli inerenti la pena, e per non aver valutato il motivo inerente la richiesta di non confisca dei cellulari e quindi di dissequestro degli stessi, trattandosi di misura di sicurezza; --che il motivo è prioritariamente inammissibile laddove è precluso dalla intervenuta rinuncia, in sede di appello, ai motivi di gravame diversi da quelli concernenti la pena; --che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; --che, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente ( Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e cóndanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Presidente i ndrea_Gentili / 'LL' t i i5 r- DEPOSITATA ;N CA