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Ordinanza — n. 22189/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation regarding tax fraud charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22189/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly evaluate the evidence and ignore a witness's testimony about the timing of tax authority inspections. The court rejected this, stating that the lower court's logical assessment of the lack of business structures and the fictitious nature of invoices was exhaustive and not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal claiming a lack of motivation is inadmissible if the appellate court's reasoning is logical, exhaustive, and correctly evaluates the evidence without requiring a re-evaluation of facts already established.

Parole chiave

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lack of motivation tax fraud charges fictitious invoices inadmissible appeal procedural costs evidence evaluation business structures fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007
Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARZI OLGA ROBERTA nato a BRESCIA il 20/09/1960 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: --che la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 27/06/2024, ha parzialmente riformato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia del 19/11/2020, di condanna di Sarzi Olga Roberta, rappresentante legale della ditta individuale ESSESERVICE DI SARZI ROBERTA, per i reati di cui all'art 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a), 8 del d.lgs. 74 del 2000 (capo b) e da ultimo per il reato di cui agli artt. 10 d.lgs. 74 del 2000 (capo c); --che l'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'imputazione di cui all'art. 8 del d.lgs. 74 del 2000 per non aver la Corte di appello congruamente vagliato lo scarno compendio probatorio e per non aver considerato la testimonianza del Savoni il quale avrebbe riferito che gli accertamenti ad opera della Guardia di Finanza sarebbero stati effettuati non prima del maggio 2018 ovvero quando la ditta aveva già cessato le sue funzioni; --che, con un secondo motivo, la ricorrente lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato; --che il ricorso è inammissibile perché appare volto, in contrasto con i principi più volti affermati da questa Corte (cfr Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep.

P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893), a pretendere una rilettura degli elementi probatori già correttamente e logicamente valutati dal giudice d'appello che, in ordine alla natura fittizia delle fatture e alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato de quo, ha affermato che l'imputata non ha prodotto alcun elemento a riprova dell'effettività delle operazioni e ritenuto che l'assenza di strutture aziendali, di mezzi e di personale costituiscono elementi da cui inferire che le fatture emesse dalla società di cui la ricorrente è rappresentante legale, nei confronti della società D.G.F. s.r.I., si riferissero ad operazioni del tutto inesistenti e dunque siano state emesse al solo fine di consentire ai destinatari passivi delle fatture di detrarre costi e ridurre la loro esposizione fiscale; --che tale motivazione, in quanto logica ed esaustiva, non è qui sindacabile; --che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; --che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella tamera di consiglio del 28 febbraio 2025. Consigliere estensore r CIEPO ATA CA -LIERIA Il Presidente — aria Beatr. 'é nt,ili Q