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Ordinanza — n. 22187/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for possession of large hashish quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22187/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's arguments were merely a reiteration of factual disputes already examined by lower courts. The appellant claimed the seized hashish was for personal use and sought leniency for cooperation, but the court found the quantity incompatible with personal consumption and noted the generic nature of the cooperation. Consequently, the conviction for drug trafficking was upheld, and the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4; Art. 73, comma 5; Art. 73, comma 6; Art. 73, comma 7; Art. 62-bis; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal that merely re-proposes the same factual censure without a new legal argument or distinct evaluation of evidence is inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking conviction hashish quantity analysis personal use defense inadmissible appeal cooperation leniency Cassation procedure drug possession reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990
del Tribunale di Pordenone dell'11/10/2023, di condanna di Boudarbala Ihssane alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3000 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
del Tribunale di Pordenone dell'11/10/2023, di condanna di Boudarbala Ihssane alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3000 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R.
Art. 73, comma 6, d.P.R. 309 del 1990
del Tribunale di Pordenone dell'11/10/2023, di condanna di Boudarbala Ihssane alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3000 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R.
Art. 73, comma 7, d.P.R. 309 del 1990
del Tribunale di Pordenone dell'11/10/2023, di condanna di Boudarbala Ihssane alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3000 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUDARBALA IHSSANE nato il 29/11/1974 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: --che con sentenza del 22/04/2024 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pordenone dell'11/10/2023, di condanna di Boudarbala Ihssane alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3000 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 309 del 1990 perché deteneva 349.8 grammi di hashish divisi in 4 panetti per finalità di spaccio; t- (4 --che, con un primo motivo, il ricorrente lamenta manifesta erroneità e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 73, comma 4, e 75 del d.P.R. 309 del 1990 per non aver la Corte di appello considerato che la sostanza stupefacente sequestrata fosse una riserva destinata al consumo personale da parte del ricorrente, così come ribadito anche dal sig.

Laila Kali!, il quale ha confermato il consumo di hashish da parte dell'imputato mediante l'utilizzo di narghilè, nonché la consuetudine di astenersi dall'acquisto ma non dal consumo di sostanza stupefacente, anche nel periodo del Ramadan, in dosi massicce; --che, pertanto, la Corte avrebbe dovuto riqualificare il fatto in sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 309 del 1990; f,C --che, con un secondo motivo, il ricorrente lamenta/manifesta erroneità e illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso che il fatto ascritto all'imputato dovesse essere riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990, stante l'insufficienza del solo dato ponderale a inddiare la particolare offensività della condotta; --che, con un terzo motivo, lamenta5Manifesta erroneità e illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. 309 del 1990, pur avendo il ricorrente collaborato con l'Autorità, mediante la spontanea consegna dei reperti, che sono stati sequestrati, senza opporre alcuna resistenza né ostruzione ed avendo il ricorrente aniessifatti e indicato il soggetto responsabile della cessione della ZeSS~,i031'6 ,(,\A ^Le.4-le --che, con un quarto motivo, lamentaíviolazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché erroneità e illogicità della motivazione per non aver la Corte di appello applicato la massima riduzione prevista per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; -- che, il primo ed il secondo motivo sono inammissibikt posto che il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diyersa e più favorevole, non consentita cL ,1_,Dtt/hoil,210.L alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura ,(che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogicai come tale, quindi, non censurabile. (0-02-e --che,,equanto al primo motivo, la Corte ha correttamente escluso che lo stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato fosse destinato all'uso personale in quanto la quantità di hashish sequestrata, pari a 3960 dosi medie sip le, è del tutto incompatibile con un uso personale, u -7k anche per un consumatore abituale e torison ad un massiccio uso di sostanza stupefacente, inferendo quindi da tale elemento la destinazione allo spaccio; --che, quanto al secondo motivo, la Corte ha correttamente motivato in punto di mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 ritenendo che l'imputato, all'epoca dei fatti, costituiva un punto di riferimento per il reperimento dello stupefacente e che frequenti erano i contatti tra questi e un, apprezzabile ventaglio di potenziali consumatori residenti a Verona e a Pordenone. --che, quanto al terzo motivo, la Corte ha correttamente negato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 assumendo che le informazioni rese dal ricorrente in sede di spontanee dichiarazioni siano state generiche e che, ad ogni buon conto, sono state valorizzate dal G.u.p. ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di altri ed autonomi elementi favorevoli suscettibili di essere positivamente valutati. --che, quanto al quarto ed ultimo motivo, giova ricordare che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al cospicuo quantitativo di hashish detenuto nonché dei plurimi precedenti penali specifici del ricorrente; -- che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSI