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Ordinanza — n. 22185/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of manifest illogicality in sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22185/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Rondinella and Cozzolino inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued for reduced sentences and the revocation of accessory penalties, while Cozzolino claimed generic mitigating circumstances were wrongly denied. The court rejected these claims because the lower court provided sound, non-appealable reasoning regarding the defendants' subjective elements, the use of vehicles, and their negative personality traits.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing are inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical or if mitigating circumstances were correctly assessed based on the specific conduct and personality of the accused.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing reasoning manifest illogicality accessory penalties generic mitigating circumstances negative personality court costs commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 615 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
un unico rnotivp cpn il quale‘Rondinella ha dedotto la manifesta illogicità della motiv9zione in 6k, etn m-e-e ree— ordine jlJrichiesta di riduzione della pena e II revoca delle pene accessorie,- Cozzolino il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
Art. 110 cod. pen.
D.P.R. 309 del 1990
artt. 110 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
un unico rnotivp cpn il quale‘Rondinella ha dedotto la manifesta illogicità della motiv9zione in 6k, etn m-e-e ree— ordine jlJrichiesta di riduzione della pena e II revoca delle pene accessorie,- Cozzolino il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
art 133 cod. pen
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 7 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RONDINELLA GAETANO nato a NAPOLI il 01/05/1997 COZZOLINO GIOVANNI nato a NAPOLI il 26/08/1963 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: --che la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 04/04/2024, ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza del 22/11/2023 del Gip del Tribunale di Chieti, di condanna di Rondinella Gaetano e Cozzolino Giovanni per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e comma 4, del d.P.R. 309 del 1990, confermando la pena nei confronti di Rondinella Gaetano in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa t.,x) e rideterminando la pena nei confronti nei confronti di ttuestultimolin anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; --che gli imputati hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione, proponendo entrambi ciAz. un unico rnotivp cpn il quale‘Rondinella ha dedotto la manifesta illogicità della motiv9zione in 6k, etn m-e-e ree— ordine jlJrichiesta di riduzione della pena e II revoca delle pene accessorie,- Cozzolino il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. --che, che il motivo dedotto da Rondinella è inammissibile posto che, ne,lla, specie la Corte territoriale ha messo in evidenza, con motivazione insindacabile, i criteri correttamente adottati per la quantificazione della pena che hanno condotto il giudice, nell'esercizio del potere ex art 133 cod. pen., a ritenere congrua la pena irrogata dal Tribunale tenuto conto delle modalità dell'azione, del contributo concorsuale fornito dall'imputato alla commissione del reato, dell'intensità dell'elemento psicologico e delle caratteristiche soggettive degli autori; --che, altrettanto congrua appare la durata delle pene accessorie, avendo gli imputati commesso il fatto avvalendosi dell'uso di autovetture; --che, inammissibile è anche il motivo di ricorso proposto da Cozzolino posto che la Corte di appello ha condruamente motivato in ordine al mancató riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto delle modalità della condotta e della personalità negativa dell'imputato; --che i ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili; --che, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti ( Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila ciascuno;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Presidente ariar