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Ordinanza — n. 22182/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because filed personally without a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22182/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Derbali Achraf, filed the petition personally rather than through a qualified defense attorney. The lower court had previously reduced the sentence to four years and six months of imprisonment with a €13,000 fine. Consequently, the court ruled that the lack of legal representation rendered the appeal procedurally invalid under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 103/2017: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed personally by the interested party without the assistance of a qualified defense attorney, as this procedural defect is a preliminary bar to admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing qualified defense attorney procedural defect Cassation procedure allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
legge n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERBALI ACHRAF nato il 17/09/1982 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato Derbali Achraf in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 13.000,00 di multa per i reati di cui in epigrafe; -- che il ricorso per cassazione avverso la predetta decisione è stato presentato dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; -- che tale evenienza determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Almmende della somma di euro tremila P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Presidente Andrea Gentili L,e1.11( DEPOSI TATA