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Ordinanza — n. 22181/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of specific mitigating circumstances justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22181/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Yahyaoui Hamdi inadmissible. The appellant argued for logical contradictions regarding the qualification of drug trafficking facts and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly identified the high purity and weight of the cocaine and that the appellant provided no positive elements to warrant leniency.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 62-bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and the lower court's reasoning on the denial of mitigating circumstances is based on decisive elements without requiring an exhaustive review of all facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments drug trafficking mitigating circumstances Cassation procedure imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990
del Tribunale di Livorno che ha condannato Yahyaoui Hamdi alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa pertreatO di cui all'art. 73 del d.P.R.
Art. 62-bis cod. pen.
Corte Cost. 7 giugno 2000, n. 186
art 62-bis cod. pen
309 del 1990; --che con un secondo motivo ha lamentato violazione dell'art 62-bis cod. pen.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAHYAOUI HAMDI ( CUI 06N5NQ2 ) nato il 22/08/1993 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: --che la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 11/06/2024, ha confermato la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Livorno che ha condannato Yahyaoui Hamdi alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa pertreatO di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a), 648 cod. pen. (capo b) e da ultimo per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., così riqualificatt i fatti di cui al capo c); --che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con un primo motivo illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'omessa qualificazione del fattoYai sensi d l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; --che con un secondo motivo ha lamentato violazione dell'art 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; --che il primo motivo è inammissibile posto che, anche a non volere considerare lo stesso, così come formulato, del tutto generico, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato le risultanze chimiche esperite dalle quali risulta che la cocaina pesava complessivamente 48,323 gr. e aveV&un'elevata percentuale di purezza posto che il principio attivo era pari a 43,696 gr. da cui si potevano ricavare 291 dosi; --che quanto al secondo motivo, questa Corte ha in più occasioni affermato che nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (da ultimo, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899); --che nella specie la Corte territoriale ha messo in evidenza la inesistenza di elementi positivamente valutabili posto che l'imputato non ha fatto nulla per rendersene meritevole, avendo al contrario fornito generalità diverse da quelle indicate al momento del suo ingresso in Italia; --che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile; --che, a norma dell'art. 616 c.p.p. , alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ndrea Gntili t/(-/ INDE