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Ordinanza — n. 22178/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds failing to cite specific legal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22178/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal grounds for the review. Although the appellant argued the lower court lacked motivation regarding sentence proportionality and the combination of crimes, the court found the arguments too generic. Consequently, the appeal was rejected under procedural rules requiring precise justification for any challenge.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to indicate specific legal reasons or factual elements supporting the request for annulment.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility procedural code article 581 lack of specific motivation appeal annulment requirements procedural code article 591 imputazione per reati di stupefacenti remissione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
per non aver la Corte di appello motivato in ordine alla congruità della pena e alla riunione dei reati contestati sotto il vincolo della continuazione, essendosi il giudice limitato ad una mera valutazione di vicinanza temporale tra i fatti contestati senza ulteriori approfondimenti; -- che l'art. 581, lett.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
quale causa di inammissibilità; -- che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
quale causa di inammissibilità; -- che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO MARIA nato a MOLFETTA il 22/07/1984 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: --che con sentenza del 21/02/2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Bari in data 14/06/2021 di condanna di Franco Maria alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990; 19(.7-g I'Lk t3 2iR (L kinik 41,1n:\ eits itc,5 --che, con un unico motivo, il ricorrent deduce la nullità della sentenza in relazione agli artt.444 e 125 cod. proc. pen. per non aver la Corte di appello motivato in ordine alla congruità della pena e alla riunione dei reati contestati sotto il vincolo della continuazione, essendosi il giudice limitato ad una mera valutazione di vicinanza temporale tra i fatti contestati senza ulteriori approfondimenti; -- che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett.

c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità; -- che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente e tric),11 Ali rea Gftili DEPO ITATA