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Ordinanza — n. 22171/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation argument without specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22171/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Pampillonia Oronzo inadmissible. The appellant argued that the lower court's sentencing lacked specific motivation regarding his criminal responsibility, but the court found this complaint too generic and unsubstantiated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint regarding the lack of motivation is merely generic and fails to specify the exact legal or factual errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic lack of motivation specific legal grounds required procedural costs award criminal responsibility assessment imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAMPILLONIA ORONZO nato a PALERMO il 13/11/1978 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: -- che la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 03/04/2024, ha confermato, la sentenza del Tribunale di Palermo, che ha condannato Pampillonia Oronzo per il riato .,i cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990, così riqualificato il fatto ascrittogli, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa; -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con un unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla penale responsabilità dell'imputato; -- che il motivo è inammissibile giacché il ricorrente si è limitato a ritenere, in termini del tutto generici, insufficiente la motivazione asserendo che non sarebbero stati esplicitati i criteri di valutazione sulla base dei quali si sarebbe addivenuti alla condanna dell'imputato; -- che quindi il motivo è del tutto aspecifico e generico; -- che d'altra parte la Corte d'appello ha in particolare fornito una motivazione logica ed esaustiva in punto di responsabilità penale del ricorrente, posto che l'esito dell'attività di perquisizione e sequestro nonché la ricostruzione dei fatti contenuti nella C.N.R., consentono di ritenere provato che l'imputato abbia ceduto la sostanza stupefacente, essendo egli stato colto dagli agenti di P.G. nell'atto di cedere le dosi di stupefacente, poi gettate dal cessionario, il quale si era dato alla fuga in quanto allertato dallo stesso ricorrente alla vista degli operanti, ma ciononostante rinvenute da questi e sottoposte a sequestro; -- che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.; alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186); - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente aria Bea r DEpo i-TATA ndr G