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Ordinanza — n. 22170/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of specific argumentation regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22170/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Marrocco inadmissible due to the lack of specific argumentation regarding the appellate court's sentencing motivation. Although the appellant claimed the lower court failed to properly justify the penalty for drug trafficking, the court noted he merely cited general principles without explaining why the specific application was erroneous. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to provide specific arguments demonstrating how the lower court's decision violates the law or lacks motivation, limiting themselves to general legal principles.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific argumentation sentencing motivation drug trafficking penalty procedural costs dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARROCCO GIUSEPPE nato a PARTINICO il 26/02/1974 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: -- che la Corte dTpello di Palermo, con sentenza del 16/05/2024, ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Palermo, che ha condannato Marrocco Giuseppe per il reato di cui all'art. 73 comma 1, comma 1 bis e comma 4, del d.P.R. 309 del 1990, rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione ed. euro 1.720,00 di multa; -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassaziorie l'imputato lamentando, con un unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonchétancanza di 7q7 motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla penale responsabilità dell'imputato; -- che il motivo è inammissibile giacché il ricorrente si è limitato a richiamare principi di carattere generale in punto di omessa motivazione senza spiegare, come necessario, perché, con riferimento al caso di specie, la sentenza avrebbe fatto malgoverno degli stessi; --che quindi il motivo è del tutto aspecifico; --che d'altra parte la Corte d'Appello ha in particolare fornito una motivazione logica ed esaustiva in punto di responsabilità penale del ricorrente che, in sede di convalida dell'arresto del 25 maggio 2018, ammetteva di aver ceduto a terzi in data 23 maggio 2018 la sostanza i -7/2,u(-37.tal24— stupefacente.

Sul punto la Cortes/precisa che significativo è apparso il quantitativo di droga / rinvenuto avente un principio attivo pari a 2,300 grammi, nonché la ripartizione in dosi dello stupefacente e il suo confezionamento in involucri di carta ricavata da volantini pubblicitari, l'occultamento della droga all'interno di un sacchetto verde e il rinvenimento di una somma di denaro pari a euro 30,00 nella tasca dei pantaloni indossati dal Marocco; -- che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore _,Il Presidente aria Beat .r- DEPOTTATA Andrea Gentili IN ;