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Ordinanza — n. 22169/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; appeal deadline expired 60 days after judgment date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22169/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory deadline. The appellant, Mancuso Antonino, sought to challenge a second-instance conviction for tax evasion, but the appeal was lodged on October 23, 2024, after the deadline of October 11, 2024. The court ruled that the procedural defect rendered the appeal invalid, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the time limit for lodging the appeal, calculated from the date of the judgment plus the period for depositing the statement of grounds.

Parole chiave

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late cassation appeal expiration of time limit procedural inadmissibility tax evasion conviction court costs and fine tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO ANTONINO nato a NOLA il 11/10/1977 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: -che Mancuso Antonino ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/1990; -che il ricorso è tardivo. Il termine per impugnare scadeva in data 11/10/2024 (dal 28/05/24 più 60 giorni per il deposito della motivazione più 45 giorni per impugnare). Il ricorso è stato depositato il 23/10/2024. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del-Ocorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Càssa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 202