Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it without a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Daffeh Sillalyman, filed the petition personally rather than through a qualified defense attorney. The lower courts had convicted the appellant of drug trafficking and other crimes, but the procedural defect in filing barred the review. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 103/2017: A cassation appeal filed personally by the appellant without a qualified defense attorney is inadmissible as a preliminary cause that absorbs all substantive grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAFFEH SILLALYMAN (CUI 05GEIVC) nato il 05/12/1997 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle part47 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 20/10/2023 di condanna di Daffeh Sillalyman alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del,d.P.R. 309 del 1990 (capo a) e di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 (capo b) e 61, n. 2, 582, 585 cod. pen.(capo c); -- che il ricorso per cassazione avverso la predetta decisione è stato presentato dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; -- che tale evenienza determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Presidente Andrea r ntili DEPOSITATA IN CA LERIA LI 2025 F