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Ordinanza — n. 22167/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of congruent reasoning on drug trafficking intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22167/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to prove drug trafficking intent, claiming the evidence only supported personal use and misattributed the larger quantity found in the co-defendant's possession. The court rejected this, stating the appellate judgment logically and exhaustively analyzed all evidence, including the division of drugs into doses and the specific circumstances of concealment and flight, which collectively established the intent to traffic.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when it attempts to refute the factual findings of the lower court through alternative readings of evidence that the appellate judgment has already addressed with congruent and logical reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal drug trafficking intent congruent reasoning requirement co-defendant liability personal use defense detenzione di stupefacenti consumo di canapa partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
Art. 110 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
236893); --che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
Corte Cost. 7 giugno 2000, n. 186
art. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
236893); --che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
pen.; --che le censure proposte appaiono inammissibili perché tendono a confutare/ sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche„della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli
Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATUZZO ROSOLINO nato a PALERMO il 10/04/1996 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto: --che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 06/06/2024, ha confermato la sentenza del 08/05/2023 del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, così riqualificati i fatti ascritti nei confronti di Amatuzzo Rosolino, in relazione alla detenzione di 13 involucri in foglio di alluminio contenente sostanza stupefacente del tipo cannabis, per 74 dosi, detenuti complessivamente in concorso con Lo Cascio Salvatore, poi deceduto; --che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo la nullità della sentenza per non aver la Corte d'appello congruamente motivato in ordine al giudizio di responsabilità formulato nei confronti del ricorrente posto che non sarebbe stata provata la finalità di spaccio in quanto il ricorrente, nella ìserata del 31 maggio 2017, sarebbe stato trovato dalla P.G. procedente in possesso di soli 3 gr. di sostanza stupefacente del tipo cannabis destinato ad uso personale, avendo erroneamente i giudici attribuito al ricorrente anche la disponibilità del quantitativo di sostanza stupefacente, pari a circa 15,50 grammi del medesimo tipo, consegnata spontaneamente agli operanti dal coimputato Lo Cascio; --che, erroneamente, la Corte di appello avrebbe desunto la finalità di spaccio della condotta del ricorrente per aver questi occultato la sostanza stupefacente nella fessura di un muro, mentre il coimputato Lo Cascio faceva "da palo" e per essersi allontanato repentinamente alla vista degli agenti circostanze che, ad ogni buon conto, non escluderebbero l'uso personale cui era destinata la sostanza stupefacente rinvenuta; --che nella specie la sentenza impugnata ha esaustivamente e logicamente argomentato con riguardo agli elementi di prova raccolti, tra i quali la suddivisione della sostanza in singole dosi, unitamente alle altre complessive circostanze dell'azione consistenti nel tentativo di occultare la stessa nella fessura del muro e nel repentino allontanamento dell'imputato, nonché l'ulteriore quantitativo rinvenuto nella disponibilità del ricorrente il quale, avendo agito in concorso, C.v addebita —ist.Mirsé il quantitativo complessivamente detenuto dall'altro correo, a prescindere dal quantitativo singolarmente detenuto dal ricorrente, essendo unico il fatto di reato realizzato dai due correi, a norma dell'art. 110 cod. pen.; --che le censure proposte appaiono inammissibili perché tendono a confutare/ sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche„della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099;

Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893); --che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìldi ricorrente al pagarnent9.' delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025