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Ordinanza — n. 22163/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22163/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Federico Bellentani Gallootti inadmissible regarding the lack of recognition of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate these circumstances, but the court found the appeal objectionable because it merely reproduced censure already adequately assessed by the trial judges. Consequently, the appeal was rejected as too generic to confront the specific reasoning of the appealed judgment, resulting in a ruling against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely reproductive of censure already evaluated by the court of first instance or if it is objectively generic and does not confront the specific reasoning of the appealed judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds reproductive censure mitigating circumstances Court of Cassazione circostanze attenuanti omissione di soccorso inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLENTANI GALLOTTI FEDERICO nato a PAVIA il 06/08/1995 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34909/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, la memoria difensiva e le conclusioni delle parti civili (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 - 582 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (pag. 7 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del contributo offerto, di non dover procedere alla liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore delle costituite parti civili;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025