Italian Court dismisses appeal on criminal appeal notification and hearing absence grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding improper notification, missed hearings, and lack of procedural suspension. The appellant argued for procedural errors in the trial process, but the court found the initial notice was validly served and the defendant had voluntarily waived their right to appear due to physical incapacity. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to bear the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 545 bis cod. proc. pen.: An appeal challenging procedural irregularities in criminal proceedings is inadmissible if the contested acts were legally performed, the defendant waived their right to participate, or the objections are generic and fail to substantively confront the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA LUCA nato a ROMA il 16/09/1975 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 34903/2024 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla rituale notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato, all'omesso rinvio del processo all'udienza del 6.6.2023 per impedimento dell'imputato, alla mancata sospensione del processo ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen;
Ritenuti i motivi inammissibili, perché, quanto al primo, dagli atti emerge che il decreto era stato ritualmente notificato all'imputato a mani il 12/09/2021 per l'udienza del 4.4.2022 in cui l'imputato fu dichiarato ritualmente assente e il processo rinviato per consentire la rinnovazione della notifica del decreto di citazione per il difensore, quanto al secondo, perché l'imputato aveva rinunciato a comparire proprio in ragione del suo stato fisico, e, quanto al terzo, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 20